Art. 5.

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone annualmente gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista.
      2. Possono accedere all'esame di cui al comma 1 i soggetti in possesso del diploma di laurea in optometria che hanno svolto per un minimo di dodici mesi pratica professionale presso lo studio di un ottico optometrista.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il decreto di cui al comma 1, è composta da un professore universitario di scienze della visione, che ne è il presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quattro optometristi iscritti all'albo di cui all'articolo 2. La commissione procede alla valutazione delle richieste di ammissione all'esame di Stato e formula il proprio parere in merito.
      4. Contro i provvedimenti di negata iscrizione all'albo professionale è ammessa impugnazione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria.
      5. Gli esami di abilitazione alla professione di optometrista sono svolti presso la Federazione nazionale degli optometristi, con sede in Roma, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 7.